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Lorenzi Assicurazioni - Area Salute
  In questa sezione tratteremo di una serie di coperture assicurative che mirano ad ottenere capitali per sostenersi economicamente nel caso in cui Voi o i Vostri cari siate colpiti da malattie o infortuni, sempre che riteniate possibile che tali problemi possano mettere in difficoltà la Vs. economia.

Due sono le soluzioni offerte dalle compagnie: Polizza Infortuni e Polizza Malattia.


   Polizza Infortuni

   Assicura gli infortuni che abbiano causato la Morte, l'Invalidità Permanente e l'Inabilità Temporanea subite sia nell'esercizio dell'attività professionale che nel tempo libero, in Italia o all'estero, ventiquattr'ore su ventiquattro. Efficace per evitare le conseguenze di un infortunio annullando o riducendone al minimo gli effetti negativi dal punto di vista economico.


Per INFORTUNIO si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, il quale produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Per INVALIDITA' PERMANENTE si intende la permanente incapacità fisica, parziale o totale, ad attendere alle proprie occupazioni.

Per INABILITA' TEMPORANEA si intende la temporanea incapacità fisica, parziale o totale, ad attendere alle proprie occupazioni.


  • La garanzia per il caso di Morte prevede la corresponsione della somma assicurata agli aventi diritto che possono essere liberamente scelti dal contraente.
  • Se l'infortunio determina un grado di Invalidità Permanente, questo è determinato da accertamenti medici, e regolamentato da apposite tabelle inserite nella polizza; la gravità dell'Invalidità Permanente darà luogo alla liquidazione di una indennità percentuale sulla somma assicurata.
  • E' possibile l' Adozione delle tabelle I.N.A.I.L. per la valutazione dell'infortunio.
  • Se l'infortunio ha causato una Inabilità Temporanea, la Compagnia liquiderà la diaria giornaliera prevista nella polizza, deducendo eventuali giorni di franchigia ivi stabiliti.
Criteri di indennizzabilità
   La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona perfettamente integra e sana.
   In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, i risarcimenti sono diminuiti tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Morte
   L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente al termine della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore:
  • gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso,
  • i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Invalidità permanente
   L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente al termine della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per l'invalidità permanente totale, in relazione al grado di invalidità indicato nella tabella allegata al Regolamento per l'esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, di seguito riportata. Sono possibili pattuizioni speciali per attribuire maggior valore di indennizzo alle parti del corpo di particolare interesse per l'assicurato. Sono anche possibili riduzioni del premio da pagare nei casi un cui, anziché l'adozione di tabelle I.N.A.I.L., le compagnie predispongano proprie tabelle riduttive.


TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL D.P.R. 30/6/65 N. 1124 Tabella "INAIL"
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA
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   Sulla base della nostra esperienza, pensiamo di farle cosa gradita ad esporle le principali domande che ci sono state rivolte sinora:

Sono assicurati anche gli infortuni subiti nell'esercizio di attività sportive?
   Riprendendo testualmente le norme che regolano l'assicurazione infortuni diciamo che sono "coperti" gli infortuni subiti nell'esercizio di giochi ed attività sportive a carattere ricreativo, che non comportino l'impiego di veicoli o natanti a motore. E' compresa la partecipazione a raduni automobilistici, motociclistici, cicloturistici e regate veliche. Sono altresì compresi gli infortuni subiti nell'esercizio di attività sportive e relativi allenamenti a carattere non professionistico svolte sotto l'egida delle federazioni competenti. Esistono poi alcuni sport ritenuti particolarmente pericolosi quali parapendio, pugilato, salti dal trampolino etc. che sono tassativamente esclusi salvo patti speciali.

Pratico spesso la pesca subacquea con uso di autorespiratore. Se mi dovesse succedere qualcosa sarei risarcito?
   L'estensione di garanzia a sport pericolosi quali quello citato, può essere accordata con la pattuizione di una clausola particolare e relativo sovrappremio.

Se, in seguito ad un infortunio, dovessi ricoverarmi in un Istituto di Cura otterrei qualche indennizzo?
   Sì! Nel caso avesse stipulato un contratto con la garanzia di Inabilità Temporanea e fosse ricoverato in conseguenza di un evento indennizzabile a termini di polizza.

I premi pagati per le polizze infortuni sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi come quelli pagati per le assicurazioni sulla vita?
   Sì, per un importo complessivo massimo di Lit. 2.500.000 e per un'aliquota di detrazione pari al 19%.






   Polizza Malattia

   La Polizza Malattia vale per il ricovero e/o intervento chirurgico anche ambulatoriale reso necessario da malattia, infortunio e parto. Esistono due tipi di polizza malattia:

  1. rimborso spese sanitarie,
  2. indennità da ricovero.
   La prima garantisce il rimborso di tutte le spese sostenute dall'assicurato sino a concorrenza del massimale indicato in polizza. Qualora l'assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la copertura assicurativa varrà per le eventuali spese rimaste a carico dell'assicurato. Se l'assicurato non ha sostenuto alcuna spesa avrà diritto all'indennità giornaliera pattuita. La seconda, invece garantisce il rimborso dell'indennità giornaliera pattuita per ciascun giorno di degenza.

Per MALATTIA si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.


   L'assicurazione non è operante per le conseguenze dirette di malattie che abbiano dato origine a cure, esami, o diagnosi anteriori alla stipulazione del contratto, sottaciuti alla compagnia con dolo o colpa al momento della redazione del questionario facente parte del preliminare di contratto.

   In genere tutte le compagnie mettono a disposizione dell'assicurato una tesserina (CARD) in cui sono riportati i dati identificativi del contratto e l'elenco di tutti gli Istituti di Cura convenzionati, rivolgendosi ai quali l'assicurato è esente da qualsiasi anticipo, o pagamento diretto delle spese oggetto del successivo risarcimento.

   Ecco le Principali domande che ci sono state rivolte finora::

Mi vengono riconosciute anche le spese sostenute durante il periodo di convalescenza?
Sì, se la convalescenza è stata prescritta dal medico, e sino al massimo dei giorni previsti nel contratto.

Tutte le spese che ho sostenuto per visite ed accertamenti fatti PRIMA del ricovero, mi verranno rimborsate?
Sì, se espressamente previsto nel contratto ed entro i limiti ivi stabiliti (solitamente dai 2 ai 3 mesi precedenti il ricovero).

Se dovessi ricoverarmi per malattia, è vero che stipulando una POLIZZA MALATTIA mi rimborsereste TUTTE le spese di ricovero?
Certamente, se il ricovero è reso necessario da:

1. malattia iniziata durante la validità della polizza e siano trascorsi almeno X giorni (stabiliti dal tipo di contratto) dall'effetto dell'assicurazione;
2. malattia pregressa, esplicitamente dichiarata al momento della stipulazione della polizza e non espressamente esclusa nel contratto con condizione particolare, purché siano trascorsi almeno X giorni (stabiliti dal tipo di contratto) dall'effetto dell'assicurazione.

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