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Due sono le soluzioni offerte dalle compagnie: Polizza Infortuni e Polizza Malattia. Assicura gli infortuni che abbiano causato la Morte, l'Invalidità Permanente e l'Inabilità Temporanea subite sia nell'esercizio dell'attività professionale che nel tempo libero, in Italia o all'estero, ventiquattr'ore su ventiquattro. Efficace per evitare le conseguenze di un infortunio annullando o riducendone al minimo gli effetti negativi dal punto di vista economico.
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona perfettamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, i risarcimenti sono diminuiti tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Morte L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente al termine della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore:
L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente al termine della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per l'invalidità permanente totale, in relazione al grado di invalidità indicato nella tabella allegata al Regolamento per l'esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, di seguito riportata. Sono possibili pattuizioni speciali per attribuire maggior valore di indennizzo alle parti del corpo di particolare interesse per l'assicurato. Sono anche possibili riduzioni del premio da pagare nei casi un cui, anziché l'adozione di tabelle I.N.A.I.L., le compagnie predispongano proprie tabelle riduttive.
TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL D.P.R. 30/6/65 N. 1124 Tabella "INAIL"
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA
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La Polizza Malattia vale per il ricovero e/o intervento chirurgico anche ambulatoriale reso necessario da malattia, infortunio e parto. Esistono due tipi di polizza malattia:
L'assicurazione non è operante per le conseguenze dirette di malattie che abbiano dato origine a cure, esami, o diagnosi anteriori alla stipulazione del contratto, sottaciuti alla compagnia con dolo o colpa al momento della redazione del questionario facente parte del preliminare di contratto. In genere tutte le compagnie mettono a disposizione dell'assicurato una tesserina (CARD) in cui sono riportati i dati identificativi del contratto e l'elenco di tutti gli Istituti di Cura convenzionati, rivolgendosi ai quali l'assicurato è esente da qualsiasi anticipo, o pagamento diretto delle spese oggetto del successivo risarcimento.
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