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Lorenzi Assicurazioni - Area Lavoro
   In questa sezione troverete tutte le polizze che riguardano l'attività lavorative nel senso più generale del termine.
Per nostra comodità divideremo l'elenco in tre settori:
  • PROPRIETA’
    1. ELETTRONICA
    2. FURTO
    3. FURTO, RAPINA, ESTORSIONE PER NEGOZI, MAGAZZINI, LABORATORI, STABILIMENTI
    4. GRANDINE
    5. GUASTI MACCHINE
    6. INCENDIO, RISCHI INDUSTRIALI CON EVENTI SPECIALI
    7. INFORTUNI
    8. PORTAVALORI


  • RESPONSABILITA’
    1. RC FABBRICATI
    2. RC GENERALE OPERAI E AZIENDA
    3. RC GENERALE RISCHI DIVERSI
    4. RC PRODOTTI
    5. RC VETTORE STRADALE
    6. POSTUMA DECENNALE


  • ATTIVITA’
    1. CAUZIONE PER CONCESSIONI EDILIZIE
    2. CAUZIONE PER APPALTI PUBBLICI
    3. LEASING
    4. POLIZZA DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE "PER CONTO"
    5. RC DA INQUINAMENTO
    6. RC PROFESSIONALE
    7. RISCHI DEL CREDITO COMMERCIALE
    8. TERRESTRE A CONTRAENZA INDUSTRIALE E/O COMMERCIALE
    9. TUTTI I RISCHI DELLE COSTRUZIONI DI OPERE CIVILI
    10. TUTTI I RISCHI DEL MONTAGGIO



   SETTORE PROPRIETA'


1) ELETTRONICA

   Sono interessati a questa polizza gli utilizzatori di impianti e/o apparecchiature elettroniche a corrente debole. La polizza indennizza i costi sostenuti per la riparazione o l'eventuale sostituzione del bene danneggiato al momento del sinistro. Esempi di sinistri sono tutte le sovratensioni, i cortocircuiti, variazioni di corrente con origine esterna agli impianti assicurati. È possibile estendere la copertura a nastri, dischi magnetici o ottici, intesi come tali il materiale intercambiabile/fisso utilizzato per la memorizzazione dei dati leggibili a macchina.



2) FURTO

   La compagnia indennizza i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione di beni assicurati, anche se di proprietà di terzi,in seguito a furto.

Definizione di FURTO: impossessamento di beni mobili altrui sottraendoli a chi li detiene.



I VARI TIPI DI FURTO (che devono essere espressamente menzionati nel contratto) sono:
  • Furto con rottura o scasso.
  • Furto con uso fraudolento di chiavi.
  • Furto con sfondamento.
  • Furto con scalata.
  • Furto con introduzione clandestina.


ESTENSIONI DI GARANZIA (vanno espressamente richieste ed evidenziate nel contratto, poiché in assenza di un esplicito richiamo risultano essere garanzie non prestate dalla compagnia):
  • Rapina, anche se iniziata all'esterno dei locali.
Definizione di RAPINA: sottrazione di beni mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che li detiene.
  • Furto con presenza di persone nell'abitazione.

  • Scippo e Rapina commessi all'esterno dell'abitazione.

  • Furto dei dipendenti commesso al di fuori dell'orario di lavoro.

  • Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi.

  • Atti vandalici, compiuti ai beni e ai locali e ai mezzi di chiusura dei locali interessati dal furto e non.




Esistono TRE sistemi di copertura dal rischio furto che le Compagnie offrono al contraente:
  • A VALORE INTERO.
  • A PRIMO RISCHIO RELATIVO (poco usata).
  • A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.



   Tralasciando la forma a primo rischio relativo (si tratta di un ibrido raramente utile rispetto alle due principali) rispondiamo subito alle seguenti domande:

Mi vengono riconosciute anche le spese sostenute durante il periodo di convalescenza?:
   Sì, se la convalescenza è stata prescritta dal medico, e sino al massimo dei giorni previsti nel contratto.

Qual è la differenza tra le forme di assicurazione A VALORE INTERO e A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO?:
   Sì, se la convalescenza è stata prescritta dal medico, e sino al massimo dei giorni previsti nel contratto.

La forma A VALORE INTERO copre la totalità delle cose assicurate per l'intero loro valore dichiarato dal contraente e accettato dalla Compagnia. Nel caso in cui venga dichiarato e assicurato un valore inferiore a quello effettivo, l'Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, ovvero è risarcito soltanto nella proporzione in cui la somma assicurata sta all'effettivo valore delle cose assicurate al momento del sinistro, CONCETTO GIURIDICO DI PROPORZIONALE VEDI ART. 1907 DEL Codice Civile.

Nella forma A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO l'assicurazione, pur riguardando la totalità delle cose assicurate, è prestata per una somma ragguagliata all'ammontare del massimo danno chel'Assicurato ritiene di poter subire in caso di furto. Quindi viene completamente a mancare il concetto espresso precedentemente nella forma a Valore Intero (assenza di proporzionale), e l'assicurato viene chiamato a ragionare come ragionerebbero dei ladri.

Quanto e cosa mi porterebbero via?:
   Una volta individuata la cifra del rimpiazzo delle cose che giudico asportabili dall'intero di mia proprietà, ecco, quella è la cifra che si assicura, una cifra che rappresenta una parte dell'intero presente nei locali. Locali che devono essere protetti e, a seconda dei sistemi di protezione, viene fornita la tariffa. (Altri parametri sono: la tipologia dei beni che si intendono assicurare, la percentuale di furti nell'area geografica dove si trovano i beni da assicurare).




3) FURTO, RAPINA, ESTORSIONE PER NEGOZI, MAGAZZINI, LABORATORI, STABILIMENTI

   (vedi sopra punto 2).



4) GRANDINE

   Prodotto per la difesa passiva delle produzioni agricole dai danni provocati dalla grandine ed altre avversità atmosferiche e che, pertanto, permette la salvaguardia del reddito.

   La polizza Grandine risarcisce il danno di quantità e, se previsto da apposite condizioni speciali, anche il danno di qualità causato dalle avversità oggetto di assicurazione.

   La copertura base è costituita dal rischio Grandine al quale si possono abbinare Garanzie Aggiuntive quali:
  1. Vento, burrasca, tromba d'aria e uragano.
  2. Gelo e brina.
  3. Scottatura da sole.
  4. Eccesso di pioggia.
  5. Siccità


5) GUASTI MACCHINE

   Copertura globale per tutti i rischi che si possono verificare durante il normale funzionamento delle macchine/impianti.

   Danni riguardanti l'ambito umano, errori di manovra, imperizia, negligenza; l'ambito tecnologico, errori di progetto, di fusione, di montaggio, sovraccarichi; l'ambito naturale, sovratensioni causate dal fulmine, gelo, uragani.

   Ammortizza le perdite finanziarie subite dall'Assicurato in caso di fermo attività dell'Azienda.



6) INCENDIO, RISCHI INDUSTRIALI CON EVENTI SPECIALI

   Con questa polizza ci si assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato. Con la polizza incendio il Rischio assicurato è quello che dà il diritto all'indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
  • incendio;
  • fulmine;
  • esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
  • caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Compagnia indennizza altresì:
  • i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate;

  • i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;

  • le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro (di solito sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza);



Esclusioni - Sono esclusi i danni:
  1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio( rischio ottenibile con sovrappremio e limitazioni di indennizzo;

  2. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

  3. causati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;

  4. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e altri eventi naturali (salvo pattuizione speciale);

  5. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

  6. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

  7. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione( rischio ottenibile con sovrappremio e limitazioni di indennizzo);

  8. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione (salvo pattuizione speciale);

  9. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (salvo pattuizione speciale).



DEFINIZIONI
Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Incendio: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità: Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Imballaggi combustibili: i materiali impiegati per il confezionamento e l'imballaggio, non aventi il requisito di incombustibilità. Gli imballaggi costituiti da materie plastiche espanse o da altre "merci speciali" sono parificati a tutti gli effetti alle "merci speciali" medesime.
Locali separati: quelli separati dalla restante parte del fabbricato con muri in materiali incombustibili di spessore non inferiore a 20 cm. (oppure 12 cm. se in calcestruzzo) con le eventuali aperture protette da "serramenti in ferro" e con gli eventuali solai soprastanti e sottostanti in cemento armato o a volte in laterizi pieni senza tiranti, privi di aperture.
Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Fabbricato: l'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.
Attrezzature e arredamento: complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione; attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio.
Merci: merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili.



CONDIZDIONI AGGIUNTIVE
  1. DEROGA ALLA PROPORZIONALE
       La regola proporzionale cui all'art. 1907 del Codice Civile è applicabile solo se vi è insufficienza di assicurazione superiore al 10% (diecipercento) e per la sola parte eccedente tale percentuale di insufficienza. Inoltre, nel caso di operatività della condizione complementare "Valore a nuovo".

  2. ANTICIPO INDENNIZZI
       L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto( da stabilire nei limiti e nelle condizioni).

  3. OGGETTI D'ARTE, COLLEZIONI E RACCOLTE IN GENERE
       La Compagnia non pagherà più di un importo (da pattuire) per ciascun oggetto d'arte e per pezzo da collezione o raccolta compresi ed assicurati nella partita arredamento, qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.

  4. OPERAZIONI Dl CARICO E SCARICO
       Agli effetti delle sole garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio, le cose assicurate esclusivamene sottotetto si intendono garantite anche se poste all'aperto e su automezzi nelle immediate vicinanze dei fabbricati descritti in polizza, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e di scarico.




CONDIZIONI COMPLEMENTARI (valide ed operanti se espressamente richiamate in polizza)
  1. RICORSO TERZI

       La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

       Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

       L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza di una percentuale da stabilire sul massimale stesso.


    L'assicurazione non comprende i danni:
    • a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e di mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

    • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo (SALVO DIVERSA ED ESPLICITA PATTUIZIONE)



    Non sono comunque considerati terzi:
    • il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

    • quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

    • le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7giugno1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.



       L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

       L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

       Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.


  2. RISCHIO LOCATIVO

       La Compagnia nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.


  3. BUONA FEDE

       Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito senza dolo e colpa grave.

       La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.


  4. SPESE Dl DEMOLIZIONE E SGOMBERO

       La Compagnia risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata.


  5. FENOMENO ELETTRICO

       La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La Compagnia non risponde dei danni:

    1. alle apparecchiature elettroniche (SALVO ESPLICITA PATTUIZIONE);
    2. causati da usura o carenza di manutenzione;
    3. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
    4. dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
    5. ogni danno indiretto o consequenziale (SALVO ESPLICITA PATTUIZIONE).


       Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto del (percentuale da stabilire) con il minimo dell'importo (franchigia) di €. (da stabilire).

       Questa garanzia è prestata con l'intesa che qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo delle cose assicurate, la Compagnia risarcirà il danno liquidato a termini di polizza fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.


   Nella attribuzione del valore all'immobile si deve tener conto, che la somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'area e non attenersi ai valori di mercato, o a quanto si pensa che possa valere l'immobile.


Considerata da molte compagnie una garanzia complementare della polizza incendio, esiste anche a sé stante la POLIZZA CRISTALLI: prodotto estremamente attuale dato il sempre più frequente rischio derivante dall'impiego di manufatti di vetro e cristallo nelle costruzioni edili e negli arredamenti.

   Oggetto dell'assicurazione sono tutte le lastre di cristallo, specchi e vetro poste su vetrine, porte, finestre, banchi e mensole nei luoghi indicati in polizza.

   Risarcimento dei danni a seguito di rottura per cause accidentali, fatto proprio o di terzi compresi quelli a seguito di furto, incendio, esplosione, atti vandalici, sabotaggio ed altri.

   Due forme di assicurazione previste: a "valore totale" o a "primo rischio assoluto" con limiti di risarcimento per ogni lastra in entrambe le forme.




7) INFORTUNI

   (vedi area salute)



8) PORTAVALORI


Per PORTAVALORI si intende quella persona che all'interno di un'azienda si è assunta l'incarico di trasportare valori o denaro.


È una garanzia accessoria alla polizza Furto.

La copertura viene fornita contro:
  • Il furto avvenuto in seguito a infortunio o improvviso malore del portavalori.
  • Il furto con destrezza limitatamente ai casi in cui il portavalore ha indosso o a portata di mano i valori presi.
  • Lo scippo.
  • La rapina.





   SETTORE RESPONSABILITA'


1) MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI


POSSIBILI CONTRAENTI:
  • Enti Pubblici che organizzano Mostre d'Arte, Esposizioni.
  • Enti Fiere - Associazioni di categoria ed Enti organizzatori di manifestazioni fieristiche.

   È una copertura prestata per tutte le opere e i beni che vengono movimentati per essere esposti presso mostre, fiere, etc.

   La copertura viene convenzionalmente denominata "da chiodo a chiodo".

   Le opere o i beni sono garantiti dal momento in cui vengono rimossi dal loro luogo di naturale giacenza (l'esempio del chiodo viene generalmente riferito ai quadri) proseguendo durante il trasporto e la giacenza nei luoghi di esposizione e viceversa sino al ricollocamento nei posti d'origine.

   La garanzia è particolarmente estesa.

   Le condizioni sono "all risks", sia per quanto riguarda le fasi di trasporto in andata e ritorno, che per quanto riguarda la giacenza.



2) RC FABBRICATI (vedi area abitazioni, fabbricati e uffici)



3) RC GENERALE OPERAI E AZIENDA (vedi area abitazioni, fabbricati e uffici)



4) RC GENERALE RISCHI DIVERSI (vedi area abitazioni, fabbricati e uffici)



5) RC PRODOTTI

   È la Responsabilità Civile di un fabbricante per aver prodotto o messo in vendita manufatti che, per eventuali errori di progettazione, concezione, fabbricazione, assemblaggio, etichettatura, abbiano causato un danno a terzi dopo la loro consegna.

   Si assicurano anche i danni da sospensione di attività conseguenti ad eventi di cui al punto precedente.

   Sono assicurate anche le spese di difesa dell'Assicurato contro pretese di terzi relative a danni liquidabili a termine di polizza.

   Da NON confondere con la "R.C. Smercio" che è la Responsabilità Civile che fa capo al rivenditore di prodotti fabbricati da altri per difetto di conservazione degli stessi, e da NON confondere con la "R.C. Postuma" che è la Responsabilità Civile che fa capo a chi installa o mette in opera un prodotto fabbricato da altri.



6) RC VETTORE STRADALE

   La polizza interessa a tutti i soggetti che trasportano, a mezzo autocarro, merci per conto terzi e che sono regolarmente iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori o in regola con le norme vigenti (es. singoli padroncini, corrieri, spedizioneri/vettori, consorzi, cooperative etc.).

   Essa garantisce la responsabilità dell'Assicurato in base a quanto disposto da leggi nazionali e convenzioni internazionali.

   Sono garantiti dalla presente copertura tutti i danni occorsi alle merci e verificatisi durante il trasporto e che ricadono sotto la responsabilità dell'Assicurato (es. Danni derivanti da circolazione, Bagnamento, Carico e Scarico, Rottura, furto, Ammanco etc.).

   Vi sono due garanzie di copertura:
  • Garanzia "A": assicurazione della responsabilità durante il trasporto con autoveicoli di targa determinata. Le merci sono garantite solo quando si trovano a bordo del mezzo assicurato.
  • Garanzia "B": assicurazione della responsabilità da presa in consegna a riconsegna (fatturato noli).


7) POSTUMA DECENNALE

   La polizza interessa le imprese che realizzano lavori e/o proprietari dell'opera realizzata che hanno commissionato l'opera stessa (immobili ad uso civile, abitazione, uffici, ad uso commerciale, industriale).
   Essa risarcisce danni dovuti a crollo parziale o totale dell'opera. Danni dovuti a difetti gravi che impediscono l'usodell'opera.


CARATTERISTICHE:

   Copertura nelle due forme Risarcitoria/Indennitaria, a seconda che il Contraente/Assicurato sia l'Impresa che ha realizzato i lavori oppure il Proprietario dell'opera realizzata.
   La differenza di base tra le due polizze è che la Risarcitoria è rivolta al costruttore e copre i danni materiali e diretti all'immobile purché il costruttore stesso ne sia responsabile ai sensi dell'art. 1669 del C.C..
   L'Indennitaria invece è rivolta al proprietario dell'opera e vuole garantire gli eventi dannosi che possono colpire l'opera stessa, individuati dall'art. 1669 del C.C., ma prescindono però da esso.


DURATA:

10 anni dalla consegna dell'opera al Committente.







   SETTORE ATTIVITA'


1) CAUZIONE PER CONCESSIONI EDILIZIE

   La polizza interessa Geometri, Cooperative, Privati, Immobiliari, Uffici tecnici e comunali e serve a soddisfare le normative urbanistiche ed edilizie, in particolare le urbanizzazioni relative al pagamento degli oneri primari, secondari e costo di costruzione.



2) CAUZIONE PER APPALTI PUBBLICI

   La polizza interessa Studi tecnici, Imprese di costruzione, Imprese di fornitura, Cooperative.
   Si specifica che si tratta di una polizza la cui normativa è tuttora in fase di definizione.
   La cauzione viene richiesta dal "Committente" (Stazione appaltante) ad ogni impresa che intenda partecipare ad una gara di appalto ed ha lo scopo di garantire al committente medesimo l'impegno dell'impresa aggiudicataria a sottoscrivereilrelativocontratto.
   L'ammontare della cauzione è di norma tra l'1%, e il 10% dell'importo base d'asta.



3) LEASING

   Questa polizza interessa tutti coloro che acquistano impianti ed apparecchiature con contratto di locazione finanziaria.


PRESTAZIONI:

   Indennizzo dei costi sostenuti per la riparazione o eventuale sostituzione del bene danneggiato.Durata nel rispetto del contratto di leasing previo pagamento con rata annuale del premio.Danni di responsabilità civile verso terzi del locatore nella sua qualità di proprietario dei beni locali.



4) POLIZZA DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE "PER CONTO"

   La polizza interessa tutti i soggetti di cui alla polizza di Responsabilità Civile del vettore stradale.
   La copertura è subordinata all'esistenza della polizza di Responsabilità Civile del vettore stradale.
   La copertura, inoltre, viene prestata per l'effettivo valore delle merci e viene contratta dal vettore per conto del Committente.

   Le garanzie sono operanti per tutto il territorio Europeo, fatta eccezione per i paesi dell'ex U.R.S.S. e della ex Yugoslavia.

   Si intendono coperti tutti i danni e le perdite, materiali e diretti, verificatisi a seguito di un avvenimento garantito dalle clausole di copertura.



5) RC DA INQUINAMENTO

   La copertura assicurativa principale del ramo "danni ambientali" e indennizza gli eventuali danni che si verifichino come conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.
   Il danno può essere di tipo catastrofale o scaglionato nel tempo.



6) RC PROFESSIONALE

   Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare ( capitali interessi e spese) quale responsabile ai sensi di legge in relazione allo svolgimento della propria attività professionale per inandempienza ai doveri professionali negligenza imprudenza e imperizia verificatesi o commessi con colpa professionale da parte dell’assicurato e delle persone delle quali sia responsabile.



7) RISCHI DEL CREDITO COMMERCIALE

   Questa polizza interessa aziende industriali di piccole/medie dimensioni con clientela prevalentemente costituita da industriali e grossisti.
   Tramite essa l'Assicurato è il creditore che, nel proprio interesse, si garantisce contro il rischio di insolvenza dei propri acquirenti a credito (debitori).



8) TERRESTRE A CONTRAENZA INDUSTRIALE E/O COMMERCIALE

   Questa polizza interessa tutte le aziende commerciali e/o industriali che movimentano merci da un luogo all'altro o località diverse.
   Essa copre i rischi che non ricadono sotto la responsabilità del vettore, nonché il rischio eccedente i limiti dellaresponsabilitàdelvettore.
   Copre, inoltre, tutti i danni materiali e diretti che la merce può subire durante il trasporto dal momento della partenza fino a destino.



9) TUTTI I RISCHI DELLE COSTRUZIONI DI OPERE CIVILI

   La polizza interessa le imprese edili che realizzano opere civili medio/grandi a nuovo consegnando l'opera finita al Committente, e le aziende che, come Committenti, fanno realizzare o ampliare i fabbricati industriali.
   Essa garantisce la copertura per tutti i rischi che si possono verificare in fase di costruzione di un'opera, e dà la possibilità di inserire nella figura di Assicurato il Committente ed eventuali subappaltatori.

   Essa inoltre garantisce:
  • I costi per ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente l'opera assicurata al momento del sinistro.
  • I danni materiali e diretti alle opere preesistenti alla decorrenza della polizza presenti nel luogo di esecuzione delle opere.
  • I danni causati a terzi dovuti a fatto accidentale conseguente alla costruzione delle opere.


10) TUTTI I RISCHI DEL MONTAGGIO

   Questa polizza interessa le imprese che, come appaltatori o subappaltatori, realizzano strutture metalliche e/o montano impianti industriali completi o parte di esso, e le aziende che, come Committenti, fanno realizzare o ampliare nuovi impianti per la propria realtà industriale.


CARATTERISTICHE:
  • Copertura "All Risks" completa di tutti i danni che possono verificarsi durante la fase di realizzazione dell'opera.
  • Assolvimento delle responsabilità, laddove previste dagli obblighi contrattuali, della Parte/figura contrattuale che deve assolvere tali obblighi.
   La polizza indennizza i costi di rifacimento e/o ripristino dell'opera al momento del sinistro a seguito di danno materiale e diretto.
   Essa inoltre garantisce i danni provocati a terzi durante le fasi di realizzazione dell'opera.
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