In questa sezione tratteremo delle polizze di assistenza o difesa legale. In fondo a questa sezione troverete un glossario dei principali termini giuridici di seguito utilizzati.
Le polizze di difesa legale coprono ogni spesa per la tutela di fronte agli eventi della vita quotidiana, privata o professionale:
- in campo penale
- in campo civile, per vertenze di natura extra-contrattuale, di norma per danni subiti dall'assicurato, e per vertenze di natura contrattuale per inadempienze dell'assicurato o delle sue controparti.
In caso di giudizio il cliente sceglie l'avvocato e la compagnia paga la parcella, in particolare:
- tutte le spese legali extra-giudiziali,
- tutte le spese giudiziali,
- le spese peritali,
- le spese di giustizia,
- le spese di soccombenza,
- le spese eventualmente dovute per transazioni,
- le spese per indagini, accertamenti, ricerca di prova e difesa.
Esistono vari tipi di polizza di difesa legale, ricordiamo i principali:
- PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:
Utile sia per i riflessi penali in determinati incidenti, che per ottenere rapidamente il giusto risarcimento per danni subiti.
- PER LA VITA PRIVATA INDIVIDUALE E FAMILIARE:
Utile per tutte quelle occasioni della vita quotidiana che creano all'individuo o al nucleo familiare noie e preoccupazioni: per es. problemi con i vicini di casa, di proprietà, di locazione del proprio immobile, o nei vari rapporti con fornitori o prestatori d'opera per la manutenzione della propria abitazione.
- PER I PROFESSIONISTI:
Nonostante la miglior preparazione e la professionalità, può accadere che ci si trovi coinvolti in un procedimento penale, o che il fornitore effettui consegne difformi da quanto pattuito.
- PER GLI ARTIGIANI, COMMERCIANTI, INDUSTRIALI:
Quando il materiale o la fornitura acquistata presentano dei difetti che rendono impossibile la lavorazione, quando qualche cliente non paga la fattura o contesta il lavoro, quando si è perseguiti penalmente per inosservanza di leggi e regolamenti inerenti l'attività, quando si hanno vertenze di lavoro con i dipendenti.
Consigliamo comunque di rivolgersi a compagnie specializzate esclusivamente a fornire questi tipi di contratto per ovviare ad evidenti problemi di conflitto di interessi. In particolare, l'assicurato che sceglie la stessa compagnia, sia per la difesa legale che per quella di responsabilità civile, rischia di non essere correttamente tutelato: la polizza di difesa legale e quella di responsabilità civile hanno praticamente funzioni contrarie.
Nel primo caso l'assicuratore deve far valere i diritti dell'assicurato che subisce un danno e difenderne gli interessi ;
mentre nel secondo caso, l'assicuratore si sostituisce alle obbligazioni del cliente che ha provocato danni, difendendo così il proprio interesse.
Inoltre si fa presente che, quando la stessa compagnia multi-ramo copre il cliente sia per la difesa legale che per la R.C. (Responsabilità Civile), il conflitto di interessi può sorgere nei seguenti tre casi:
- Se ricorrono i presupposti per sottoporre l'assicurato a un procedimento penale (per esempio in caso di colpa grave) la compagnia avrà interesse a ottenerne la condanna perché potrà farsi rimborsare più facilmente (dal cliente o da altri assicurati) le indennità versate alle vittime, gli interessi e le spese giudiziarie.
- Se viene applicata la convenzione di indennizzo diretto, la compagnia R.C. del danneggiato, dopo aver indennizzato quest'ultimo può recuperare presso la compagnia del danneggiante solo una somma forfettaria invariabile (calcolata sul costo medio globale mensile dei sinistri). L'assicuratore R.C. e nello stesso tempo di difesa legale del danneggiato avrà quindi l'interesse a ottenere la valutazione più bassa possibile dei danni subiti dal cliente o, meglio, cercherà di paralizzare la garanzia di difesa legale così come descritto nel primo caso.
- Se la convenzione di indennizzo diretto consente una ripartizione di responsabilità cui il cliente si oppone, difficilmente la compagnia acceterà di assisterlo correttamente (in virtù della polizza di difesa legale) per fargli ottenere un maggior indennizzo che lo stesso assicuratore dovrebbe sborsare sulla base della polizza R.C.
INSORGENZA DEL SINISTRO E ASSISTENZA LEGALE
L'assistenza legale, che costituisce la sostanza essenziale ed insostituibile del servizio reso dalla polizza di difesa legale nell'ambito del contratto assicurativo, viene fornita:
- IN CAMPO CIVILE:
per i danni extra-contrattuali: per tutti i sinistri che hanno avuto inizio durante il contratto di assicurazione e per i quali si chiede l'assistenza legale per il risarcimento del danno ingiusto SUBÌTO e non provocato.
per le vertenze contrattuali: per tutti i sinistri che hanno avuto inizio dopo 90 giorni dalla stipulazione della polizza e per i quali si chiede l'assistenza legale per inadempienze contrattuali proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore ad un minimo stabilito in polizza.
- IN CAMPO PENALE:
per tutti i sinistri che hanno avuto inizio durante il contratto d'assicurazione e per i quali si chiede l'assistenza legale per imputazioni penali o contravvenzioni dovute a violazioni di legge da parte dell'assicurato (escluso il dolo).
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Per INIZIO DEL SINISTRO si considera il momento in cui è avvenuta la prima violazione di norme di legge o di contratto.
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- SCELTA DEL LEGALE:
Fermo restando che la fase di assistenza stragiudiziale viene curata direttamente dai legali forniti dalla compagnia, per il prosieguo giudiziale l'assicurato può scegliere due strade:
- affidarsi alla compagnia nella scelta del legale cui potrà sempre rivolgersi anche in caso di domiciliazione fuori territorio, più confacente per specializzazione al tipo di assistenza legale da fornire.
- scegliere liberamente un legale di fiducia residente però nel luogo dove si svolge la causa.
GLOSSARIO GIURIDICO
ARBITRATO:
Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere:
- rituale quando gli arbitri esplicano una vera e propria funzione giurisdizionale in quanto la decisione (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice;
- irrituale quando gli arbitri, su mandato delle parti, regolano senza particolare formalità un rapporto controverso e la loro decisione è vincolante.
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ASSISTENZA GIUDIZIALE:
Attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
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ASSISTENZA STRAGIUIDIZIALE:
E' quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
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DANNO EXTRACONTRATTUALE:
E' il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
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DELITTO COLPOSO:
E' solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà nè intenzione di causare l'evento lesivo.
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DELITTO DOLOSO:
E' doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
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DELITTO PRETERINTENZIONALE:
Si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.
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DIRITTO AMMINISTRATIVO:
Complesso delle norme che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione per il conseguimento dei propri fini e i conseguenti rapporti giuridici tra la medesima e gli altri soggetti.
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ESECUTORIETÀ PROVVISORIA:
Concessione alla parte vincente in una causa civile di far eseguire la sentenza a suo favore prima che scada il termine concesso all'avversario per l'appello o l'opposizione.
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ESECUZIONE O ESPROPRIAZIONE FORZATA:
Si intraprende quando si è in possesso di un titolo esecutivo (assegno o cambiale protestati - decreto ingiuntivo o sentenza definitiva). Preceduta dalla notifica del precetto, inizia col pignoramento mobiliare o immobiliare, presso il debitore o presso terzi.
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FATTO ILLECITO:
Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.
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INSORGENZA (DEL SINISTRO):
Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza:
- nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
- negli altri casi (carenza 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme o ai patti concordati.
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OBLAZIONE:
Pagamento di somme dovute all'Erario. Può estinguere un reato: esempio nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda.
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PROCEDIMENTO PENALE:
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo-doloso-preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
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PROCESSO CIVILE:
Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice Conciliatore o Giudice di Pace, al Pretore, al Tribunale.
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REATO:
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa; Per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
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RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE:
Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
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RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE:
Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
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RICONVENZIONALE:
Domanda che il convenuto, cioè colui che viene citato, in un giudizio civile contrappone a quella dell'attore, cioè di chi promuove la causa, per ottenere una prestazione o il riconoscimento di un diritto.
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RICORSO AMMINISTRATIVO:
È quello presentato non alla magistratura ordinaria ma agli organi amministrativi: Prefetto, Ministero, superiore gerarchico, tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato ecc. ...
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SANZIONI AMMINISTRATIVE:
Da non confondere con le contravvenzioni. Le contravvenzioni sono reati e quindi violazioni di norme penali. La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta.
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SPESE DI GIUSTIZIA:
Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
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SPESE PER L'INTERVENTO DI UN LEGALE:
Quelle esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, ecc.).
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SPESE PERITALI:
Sono quelle spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d'ufficio - C.T.U.) o dalla parte (consulenti tecnici di parte).
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TRANSAZIONE:
Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
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VERTENZA CONTRATTUALE:
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.
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