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Lorenzi Assicurazioni - Area Abitazioni, Fabbricati e Uffici
  Vi sono tre tipi di polizza che riguardano questa sezione:
  • POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
  • POLIZZA INCENDIO
  • POLIZZA FURTO.


   POLIIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

   Fra le prime preoccupazioni dei proprietari di immobili c'è quella di garantirsi un'adeguata copertura assicurativa a tutela da qualsiasi fatto doloso o colposo che cagioni a terzi un danno ingiusto.

   L'obiettivo è quello di esonerare il proprietario e/o colui che ha commesso il fatto del quale il proprietario debba rispondere , a risarcire il danno stesso, sino al massimale convenuto (art. 2043 del Codice Civile).

   E' quella responsabilità che gli deriva dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati con valore uso o destinazione indicati in polizza, compresi impianti fissi destinati alla conduzione dei medesimi (art. 2053 del Codice Civile).

   Oltre alle garanzie base di cui abbiamo già parlato, e' possibile ottenere con un supplemento di premio della garanzie accessorie come: la garanzia di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro addetti alla conduzione dell'immobile (R.C.O.), con il trasferimento a carico dell'assicuratore (nell'ambito della garanzia R.C.O.) si ottiene la copertura degli oneri risarcitori che possono derivare all'assicurato a seguito dell'azione di regresso che l'INAIL o l'INPS possono esercitare per quanto corrisposto all'infortunato (art. 10 e 11 del DPR 30.06.1965 n° 1124).La garanzia per danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne: si assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti provocati dall'evento spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato, nonché il risarcimento delle somme che l'assicurato o il conduttore dei relativi impianti fissi sia tenutoa pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi compresi condomini e/o locatari, per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose o animali.

   Vi è poi la possibilità di opzionare una serie di ulteriori garanzie ,all'interno di quella appena descritta e cioè.Spese per la ricerca e le riparazioni dei danni da spargimento di acqua ove è assicurato il rimborso delle spese sostenute per riparare o sostituire le parti di tubazioni che hanno dato origine allo spargimento di acqua e le spese necessarie sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato. Danni per interruzione di esercizio: E' assicurato il risarcimento a terzi dei danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termine di polizza.Danni da inquinamento: e' assicurato il risarcimento a terzi dei danni a cose conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.Danni da lavori di straordinaria manutenzione: e' assicurato il risarcimento delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione o ampliamento del fabbricato a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto.Danni da conduzione degli appartamenti compreso l'uso di impianti fissi ed apparecchi e elettrodomestici.Cristalli (danni materiali e diretti ai cristalli e vetri nella parte di uso comune se trattasi di condominio, delle aperture esterne se trattasi di dimora unifamiliare).Molto spesso tali tipi di coperture vengono inseriti in una polizza multigaranzie chiamata globale fabbricati. Tale prodotto racchiude in un solo documento le garanzie assicurative più adeguate per tutelare sia i danni al fabbricato causati da incendio, che quelli derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, proteggendo così in modo globale gli investimenti di capitale in beni immobili.

Si definisce GLOBALE FABBRICATI quel contratto assicurativo con il quale si assicurano fabbricati, in prevalenza condomini, destinati per almeno 3/4 della loro superficie a civili abitazioni ed uffici.


   La polizza, stipulata direttamente dal proprietario del fabbricato o dall'amministratore dello stesso, è concepita per assicurare contemporaneamente le garanzie di Incendio e Responsabilità Civile.






   POLIZZA INCENDIO

   Con questa polizza ci si assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato. Con la polizza incendio il Rischio assicurato è quello che dà il diritto all'indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
  • incendio;
  • fulmine;
  • esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
  • caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.


La Compagnia indennizza altresì:
  • i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate;
  • i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
  • le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro (di solito sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza);


Esclusioni - Sono esclusi i danni:
  1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio( rischio ottenibile con sovrappremio e limitazioni di indennizzo;
  2. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
  3. causati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
  4. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e altri eventi naturali (salvo pattuizione speciale);
  5. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
  6. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
  7. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione( rischio ottenibile con sovrappremio e limitazioni di indennizzo);
  8. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione (salvo pattuizione speciale);
  9. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (salvo pattuizione speciale).


DEFINIZIONI (SONO IMPORTANTI PER COMPRENDERE REALMENTE COSA E COME ASSICURARE):

Esplosione:

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Incendio:

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità:

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Scoppio:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Imballaggi combustibili:

I materiali impiegati per il confezionamento e l'imballaggio, non aventi il requisito di incombustibilità. (Gli imballaggi costituiti da materie plastiche espanse o da altre "merci speciali" sono parificati a tutti gli effetti alle "merci speciali" medesime).
Locali separati:

Quelli separati dalla restante parte del fabbricato con muri in materiali incombustibili di spessore non inferiore a 20 cm. (oppure 12 cm. se in calcestruzzo) con le eventuali aperture protette da "serramenti in ferro" e con gli eventuali solai soprastanti e sottostanti in cemento armato o a volte in laterizi pieni senza tiranti, privi di aperture.
Tetto:

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Solaio:

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Fabbricato:

L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.
Attrezzature e arredamento:

Complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione; attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio.
Merci:

Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili.



CONDIZIONI AGGIUNTIVE
  1. DEROGA ALLA PROPORZIONALE
    La regola proporzionale cui all'art. 1907 del Codice Civile è applicabile solo se vi è insufficienza di assicurazione superiore al 10% (dieci percento) e per la sola parte eccedente tale percentuale di insufficienza. Inoltre, nel caso di operatività della condizione complementare "Valore a nuovo".

  2. ANTICIPO INDENNIZZI
    L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto( da stabilire nei limiti e nelle condizioni).

  3. OGGETTI D'ARTE, COLLEZIONI E RACCOLTE IN GENERE
    La Compagnia non pagherà più di un importo (da pattuire) per ciascun oggetto d'arte e per pezzo da collezione o raccolta compresi ed assicurati nella partita arredamento, qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.

  4. OPERAZIONI Dl CARICO E SCARICO
    Agli effetti delle sole garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio, le cose assicurate esclusivamene sottotetto si intendono garantite anche se poste all'aperto e su automezzi nelle immediate vicinanze dei fabbricati descritti in polizza, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e di scarico.



A) RICORSO TERZI

   La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

   L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza di una percentuale da stabilire sul massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:
  • a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e di mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo (SALVO DIVERSA ED ESPLICITA PATTUIZIONE).


Non sono comunque considerati terzi:
  • il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

  • quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

  • le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7giugno1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

   L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.


B) RISCHIO LOCATIVO

   La Compagnia nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.


C) BUONA FEDE

   Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito senza dolo e colpa grave. La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.


D) SPESE Dl DEMOLIZIONE E SGOMBERO

   La Compagnia risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata.


F) FENOMENO ELETTRICO

   La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Compagnia non risponde dei danni:
  1. alle apparecchiature elettroniche (SALVO ESPLICITA PATTUIZIONE);

  2. causati da usura o carenza di manutenzione;

  3. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

  4. dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;

  5. ogni danno indiretto o consequenziale (SALVO ESPLICITA PATTUIZIONE).

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto del (percentuale da stabilire) con il minimo dell'importo (franchigia) di L. (da stabilire).

   Questa garanzia è prestata con l'intesa che qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo delle cose assicurate, la Compagnia risarcirà il danno liquidato a termini di polizza fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

   Nella attribuzione del valore all'immobile si deve tener conto, che la somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'area e non attenersi ai valori di mercato, o a quanto si pensa che possa valere l'immobile.


   Considerata da molte compagnie una garanzia complementare della polizza incendio, esiste anche a sé stante la  POLIZZA CRISTALLI (prodotto estremamente attuale dato il sempre più frequente rischio derivante dall'impiego di manufatti di vetro e cristallo nelle costruzioni edili e negli arredamenti):

   Oggetto dell'assicurazione sono tutte le lastre di cristallo, specchi e vetro poste su vetrine, porte, finestre, banchi e mensole nei luoghi indicati in polizza.

   Risarcimento dei danni a seguito di rottura per cause accidentali, fatto proprio o di terzi compresi quelli a seguito di furto, incendio, esplosione, atti vandalici, sabotaggio ed altri.

   Due forme di assicurazione previste: a "valore totale" o a "primo rischio assoluto" con limiti di risarcimento per ogni lastra in entrambe le forme.





   POLIZZA FURTO

   La compagnia indennizza i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione di beni assicurati, anche se di proprietà di terzi,in seguito a furto.

   Definizione di  FURTO: impossessamento di beni mobili altrui sottraendoli a chi li detiene.


I VARI TIPI DI FURTO (che devono essere espressamente menzionati nel contratto) sono:
  • Furto con rottura o scasso.

  • Furto con uso fraudolento di chiavi.

  • Furto con sfondamento.

  • Furto con scalata.

  • Furto con introduzione clandestina.



ESTENSIONI DI GARANZIA

(vanno espressamente richieste ed evidenziate nel contratto, poiché in assenza di un esplicito richiamo risultano essere garanzie non prestate dalla compagnia):
  • Rapina, anche se iniziata all'esterno dei locali. Definizione di rapina: sottrazione di beni mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che li detiene.

  • Furto con presenza di persone nell'abitazione.

  • Scippo e Rapina commessi all'esterno dell'abitazione.

  • Furto dei dipendenti commesso al di fuori dell'orario di lavoro.

  • Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi.

  • Atti vandalici, compiuti ai beni e ai locali e ai mezzi di chiusura dei locali interessati dal furto e non.



Esistono TRE sistemi di copertura dal rischio furto che le Compagnie offrono al contraente:
  1. A VALORE INTERO.

  2. A PRIMO RISCHIO RELATIVO (poco usata).

  3. A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.


Tralasciando la forma a primo rischio relativo (si tratta di un ibrido raramente utile rispetto alle due principali) rispondiamo subito alla domanda spontanea:

Qual è la differenza tra le forme di assicurazione A VALORE INTERO e A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO?
   La forma A VALORE INTERO copre la totalità delle cose assicurate per l'intero loro valore dichiarato dal contraente e accettato dalla Compagnia.

   Nel caso in cui venga dichiarato e assicurato un valore inferiore a quello effettivo, l'Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, ovvero è risarcito soltanto nella proporzione in cui la somma assicurata sta all'effettivo valore delle cose assicurate al momento del sinistro, CONCETTO GIURIDICO DI PROPORZIONALE VEDI ART. 1907 DEL Codice Civile. Nella forma A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO l'assicurazione, pur riguardando la totalità delle cose assicurate, è prestata per una somma ragguagliata all'ammontare del massimo danno che l'Assicurato ritiene di poter subire in caso di furto. Quindi viene completamente a mancare il concetto espresso precedentemente nella forma a Valore Intero (assenza di proporzionale), e l'assicurato viene chiamato a ragionare come ragionerebbero dei ladri.

"Quanto e cosa mi porterebbero via?"
   Una volta individuata la cifra del rimpiazzo delle cose che giudico asportabili dall'intero di mia proprietà, ecco, quella è la cifra che si assicura, una cifra che rappresenta una parte dell'intero presente nei locali. Locali che devono essere protetti e, a seconda dei sistemi di protezione, viene fornita la tariffa.

(Altri parametri sono: la tipologia dei beni che si intendono assicurare, la percentuale di furti nell'area geografica dove si trovano i beni da assicurare).


   Ecco le principali domande che ci sono state rivolte:

Ignoti prima di asportare la refurtiva provocano alcuni "Atti vandalici" all'arredamento dell'abitazione. Tali danni sono indennizzabili?
   Sì, purché venga resa operante la specifica garanzia.

In una dimora "saltuaria" viene perpetrato il furto nel periodo della disabitazione. La garanzia è operante?
   Sì, per tutte le cose assicurate ad eccezione dei gioielli, preziosi, denaro, carte e valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni.

Se nell'orario di chiusura al pubblico, un negoziante distrattamente non chiude con la chiave la serratura della porta e, conseguentemente, viene perpetrato un furto, il danno viene risarcito?
   No.

Il contratto prevede che i locali in cui sono riposti gli enti assicurati siano sufficientemente protetti da mezzi di chiusura. In presenza di altre aperture non ugualmente protette il sinistro è indennizzabile?
   Sì, purché l'introduzione nei locali avvenga forzando i mezzi di chiusura e protezione di aperture protette in modo conforme (cioè forniti di sufficienti mezzi di chiusura. Dato l'aggravamento, la Compagnia applicherà uno scoperto (di solito un 20%, salvo diversa pattuizione) sull'importo liquidato a termini di polizza.

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